Guida alle forme di pagamento

Questa guida approfondisce le forme di pagamento che chi fa fumetti può utilizzare per farsi remunerare la propria attività. Insieme alle forme di pagamento principali, tratteremo le questioni relative alla fiscalità e ai contributi previdenziali connessi.



Eviteremo un approfondimento specifico sulla Partita IVA, salvo un inquadramento generale del regime forfettario, per due motivi: il primo è che la maggior parte di chi fa esclusivamente fumetti non la utilizza, il secondo è che ci sono un sacco di altri siti che trattano l’argomento in maniera decisamente migliore di come potremmo fare noi. 


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Per queste tipologie di lavoro è possibile ricevere un pagamento tramite:

CESSIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

La cessione dei diritti d’autore è una forma di contratto con cui l’autor*, in cambio di un compenso economico pattuito in precedenza, cede la titolarità e i diritti di sfruttamento, dunque anche i proventi, di una propria opera.

È una forma di collaborazione non fondata su un rapporto di lavoro subordinato: l’autor* si impegna a eseguire un’opera grazie al proprio ingegno, ma non possono essere imposti né orari o giorni di lavoro, né una sede prestabilita. Questa è l’unica condizione in cui il contratto di cessione dei diritti d’autore può essere utilizzato in maniera genuina.

È necessario sottoscrivere preventivamente un contratto che stabilisca tutti i limiti di questo sfruttamento economico (tempi, luoghi, media, modi…).

Il contratto di cessione dei diritti d’autore non implica mai, di per sé, l’apertura obbligatoria della Partita Iva, e non ha limiti massimi di reddito.

I compensi pattuiti sono assoggettati all’Irpef (l’imposta sul redditi delle persone fisiche) in quanto redditi di lavoro autonomo, ma con il beneficio di una deduzione forfettaria pari a:
– 40% del compenso, per chi ha meno di 35 anni;
– 25% del compenso, per chi ha 35 anni o più.

Sulla base imponibile – ossia il lordo meno la percentuale dedotta in base all’età – viene applicata una ritenuta d’acconto pari al 20%. In pratica, se si è under 35 si paga un’imposta del 20% sul 60% del lordo (cioè, in definitiva, il 12% del lordo), mentre se si è over 35 si paga un’imposta del 20% sul 75% del lordo (il 15% del lordo).

Inoltre, se l’importo della cessione del diritto d’autore supera i 77,47 euro, è necessario apporre una marca da bollo da 2 euro nella ricevuta rilasciata al committente.

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le cessioni effettuate da* autor* o da* loro eredi o legatari sono considerate fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Nella ricevuta per diritto di autore, dovrà essere riportata l’indicazione: “Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 633/1972

Contributi relativi alla cessione del diritto d’autore

Irpef a parte, chi cede i diritti d’autore dietro compenso e non ha una Partita Iva non è tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata INPS, né a versare contributi previdenziali.

Finito il periodo di sfruttamento economico stabilito dal contratto stipulato, i diritti d’autore ritornano agli aventi diritto (l’autor* stess*, gli eredi o i legatari), e possono essere nuovamente ceduti a terzi con un altro accordo. Anche in assenza di contributi previdenziali, un’intelligente gestione dei diritti d’autore può garantire agli autori una rendita che si rinnova nel tempo.

In generale per valutare la possibilità che un’opera sia soggetta al diritto d’autore bisogna prendere in considerazione non tanto il tipo di lavoro ma “l’ingegno” dell’autor* stess*, e quindi quanto sia attribuibile la paternità di chi esegue un’opera rispetto alla sua realizzazione.

NB. Chi lavora su properties altrui (come accade nel mondo del fumetto seriale) si trova in una posizione “ambigua”: è allo stesso tempo l’esecutor* di un lavoro su commissione, e l* creator* di un’opera per cui è riconosciuto il ruolo d’autor*. Questo pone un’ulteriore domanda: si dovrebbe essere remunerati solo attraverso la cessione del diritto d’autore, in quanto si sta realizzando un’opera d’ingegno di cui si cede lo sfruttamento commerciale, oppure anche attraverso un compenso forfettario preliminare per la realizzazione materiale dell’opera in questione? È giusto che il pagamento tramite cessione del diritto d’autore comprenda implicitamente il lavoro per la realizzazione dell’opera?

Per queste tipologie di lavoro è possibile ricevere un pagamento tramite:

PRESTAZIONE OCCASIONALE


Definiamo lavoratore autonomo occasionale “chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincoli di subordinazione, né di potere di coordinamento del committente e in via del tutto occasionale” (articolo 2222 del Codice Civile).

Questo significa che la prestazione occasionale dovrebbe essere utilizzata soltanto da coloro che “occasionalmente” esercitano un’attività lavorativa, ma non qualora essa venga svolta in maniera regolare e continuativa.

L’utilizzo è consentito solo per collaborazioni di breve durata (massimo 30 giorni per anno solare per ciascun committente) e non ripetute nel tempo. A contare, infatti, sono aspetti come la durata complessiva della collaborazione e la sua episodicità, ovvero il fatto che si ripeta o meno con frequenza regolare.

Chi adotta questo strumento è tenuto a versare il 20% del proprio compenso per la ritenuta d’acconto. Tale somma viene trattenuta direttamente dal committente (se questi è un sostituto d’imposta). Sulla ricevuta non fiscale compilata va apposta una marca da bollo dal valore di 2 euro, se l’importo è superiore a 77,47 euro. La ricevuta per prestazione occasionale ha carattere di “quietanza di pagamento“, quindi la sua emissione certifica l’avvenuto pagamento della prestazione. Per questo è importante emettere la ricevuta non prima dell’avvenuto pagamento del compenso da parte del committente, e soprattutto stabilire a priori chiaramente i confini della collaborazione, tramite un accordo scritto.

Nel caso in cui chi presta il lavoro occasionale raggiunga e superi nell’anno la soglia di 5.000 euro lordi di prestazioni occasionali c’è l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per la contribuzione previdenziale.

La soglia di 5.000 euro lordi annui deve essere così conteggiata:
– prendendo a riferimento solo le prestazioni occasionali svolte;
– sommando tutti gli importi lordi incassati nell’anno fino a quel momento;
– considerando gli importi percepiti da tutti i committenti;
– escludendo tutti i redditi di altre categorie (come lavoro dipendente o cessione del diritto d’autore).

I contributi devono essere versati solamente sulla quota di reddito eccedente la soglia dei 5.000 euro. In pratica tale soglia funge da franchigia per i contributi previdenziali.

L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata è a carico del datore di lavoro che “causa” il superamento di questo limite. Pertanto l* lavorator* interessat* deve comunicare tempestivamente al proprio committente il potenziale superamento della soglia di esenzione, e poi comunicarlo anche a tutti i committenti che si succedono nel corso del medesimo anno.

I contributi previdenziali sono calcolati sul 33% (più 0,72% di aliquota aggiuntiva) della parte che eccede la soglia dei 5.000 euro: il 9,19% è a carico del* lavorator*, e viene trattenuto direttamente alla fonte, mentre il restante 23,81% è a carico del datore di lavoro (e questo spiega perché un datore di lavoro preferisce evitare di lavorare con chi è a rischio di superamento della soglia).

Anche una volta iscritti alla Gestione Separata, si verseranno negli anni successivi i contributi solo sulla quota che dovesse eccedere i 5.000 euro.

Ma cos’è la gestione separata INPS?

La Gestione Separata INPS è un ente pubblico che nasce per garantire un fondo pensionistico a tutti quei liberi professionisti che non godono di una propria cassa previdenziale.

Se si ha la Partita IVA ma non si rientra nelle categorie di professionisti che hanno una propria cassa previdenziale, oppure si superano i 5.000 euro lordi di lavoro autonomo occasionale nel corso dell’anno, ci si deve iscrivere alla Gestione Separata INPS per poter versare i propri contributi e ricevere la pensione di anzianità al termine del proprio percorso lavorativo.

La Gestione Separata INPS racchiude tutte le attività libero-professionali che, a oggi, non sono soggette a specifiche regolamentazioni e/o restrizioni. Ci riferiamo, pertanto, a quelle figure che non necessitano di abilitazioni, né dell’iscrizione a un albo professionale, né a un ordine o registro (è questo il caso di chi crea fumetti).

La maggior parte di chi crea fumetti ricorre a un combinato di cessioni dei diritti d’autore e prestazioni occasionali. Salvo il superamento della quota di 5.000 euro lordi per le prestazioni occasionali, questa formula non richiede il versamento di alcun contributo previdenziale.

NB. Tuttavia questa formula si muove all’interno di una “zona grigia” (possibile soprattutto per lo status particolare del diritto d’autore), dato che può essere difficile sostenere che, con queste tipologie di redditi, facenti capo tutti alla stessa attività principale, non si stia svolgendo una professione continuativa e strutturata.

L’alternativa è la…

PARTITA IVA FORFETTARIA

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per le Partite IVA individuali con fatturato annuo inferiore alla soglia limite di 85.000 euro. Tale regime prevede vari benefici fiscali, come il versamento di un’unica imposta sostitutiva (che prende il posto di Irpef e addizionali), con aliquota fissa al 15% sul reddito imponibile (calcolato in base al coefficiente di redditività, che normalmente equivale al 78% del reddito lordo per le professioni artistiche). Inoltre, esonera l* lavorator* da studi di settore, spesometro e fatturazione elettronica, oltre che da vari adempimenti contabili, tra cui l’obbligo di registrazione delle fatture.

NB. Esiste un’aliquota “start up” del 5% riservata per 5 anni a chi apre la partita iva in regime forfettario e non ha mai svolto professionalmente l’attività per cui inaugura questa posizione fiscale.

Il vantaggio è che i contributi previdenziali nel regime forfettario, per l* liber* professionist* iscritt* alla Gestione Separata, si calcolano esclusivamente a percentuale: il versamento sarà proporzionale a quanto incassato nell’anno di riferimento, senza quote fisse obbligatorie (se si guadagna zero, si pagherà zero). Lo svantaggio consiste, invece, nella perdita della riduzione del 35% sui contributi previdenziali per i forfettari, riservata a commercianti e artigiani. Inoltre, non sono presenti agevolazioni per particolari fasce di età, né aliquote minori per i redditi più bassi.

Il calcolo dei contributi INPS nel regime forfettario avviene sulla base del reddito imponibile: aliquota contributiva del 25,98% (26,23% nel 2022, 26,74% nel 2023), applicata sempre sul 78% del reddito totale. C’è inoltre un altro 4% di rivalsa INPS che può essere aggiunto alle fatture (ma non è obbligatorio) a carico del committente.

L’apertura della partita IVA non è mai obbligatoria, a meno che non si svolga la propria attività in forma di impresa (ad esempio con dei dipendenti).

CESSIONE DEL DIRITTO D’AUTORE ALL’INTERNO DEL REGIME FORFETTARIO

Anche all’interno del regime forfettario, la disciplina del diritto d’autore ha un trattamento autonomo:
i redditi da cessione del diritto d’autore concorrono alla verifica del limite dei 85.000 euro per l’accesso o la permanenza nel regime stesso;
– in ogni caso soggiacciono alle modalità di tassazione previste per il diritto di autore.

Questo sempre e solo nel caso in cui la cessione dei diritti d’autore sia connessa alla professione esercitata (es. un* illustrator* che realizza i disegni per un albo illustrato).

Sono soggetti quindi all’imposta sostitutiva del 15% (dopo aver applicato la riduzione del 25% o del 40% a seconda dell’età), ma non subiscono l’ulteriore decurtazione forfettaria del 22% prevista per gli altri compensi percepiti nell’ambito delle attività professionali.

L’editore, che corrisponde a un* lavorator* autonom* diritti d’autore correlati alla sua professione, non deve effettuare alcuna ritenuta d’acconto sugli stessi.

Per l’esonero dalla ritenuta d’acconto, il sostituto d’imposta ha l’onere di acquisire dal* professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata in Regime Forfettario.

Regime contributivo per chi è iscritto alla Gestione Separata INPS

Se si ha una Partita Iva si è anche iscritti a una cassa previdenziale. Nel caso di chi crea fumetti, non essendoci una cassa dedicata, si fa capo (con il codice 136) al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS), confluito nella Gestione Separata INPS.

Per prima cosa bisogna calcolare i redditi percepiti dalla cessione del diritto d’autore, e sommarli a quelli eventuali per la prestazione lavorativa effettuata (se, insomma, per quella specifica opera esiste anche un rapporto di lavoro in cui stato corrisposto un pagamento forfettario per la realizzazione dell’opera stessa). Il primo 40% di questa cifra è escluso dalla base contributiva.

A questo punto si applicano le stesse regole contributive viste in precedenza per le prestazioni occasionali che superano la quota di 5.000 euro: quindi un’aliquota pari al 33%, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro, e il 9,19% a carico del lavoratore (incrementata in alcuni specifici casi al 10,19%).